Dal 6 giugno 2014 le istituzioni scolastiche devono ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico.

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Col decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’articolo 1 comma 209 citato dispone che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica». In particolare tale obbligo riguarda anche questa Amministrazione, comprese le sue unità locali quali sono le istituzioni scolastiche ed educative statali. Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Regolamento, l’obbligo decorre dal 6 giugno 2014. Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di codesta istituzione, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.edu.it. Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge. Simmetricamente, qualora codesta istituzione o l’eventuale relativa azienda speciale debbano emettere fattura nei confronti di un ente obbligato a riceverla in forma elettronica, quindi nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato quali ad es. i Ministeri o altre scuole, dovranno farlo rispettando l’obbligo in premessa.

In allegato la nota del MIUR.

nota3359del17.04.2014

 

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