Chiarimenti in merito al numero consentito di delegati per il ritiro degli alunni al termine delle attività didattiche ed al cumulo tra delega a terzi e richiesta di uscita senza accompagnatore.
Si premette che è possibile delegare al massimo due soggetti individuati dalla famiglia per il ritiro degli alunni e che l’individuazione di un terzo soggetto sarà valutata solo in casi eccezionali e documentati.
Si porta inoltre all’attenzione delle famiglie degli alunni che la presentazione della delega a terzi per il ritiro del proprio figlio esclude la possibilità di consentirne l’uscita senza accompagnamento. Quest’ultima deve in ogni caso essere considerata estrema soluzione a insormontabili problemi organizzativi delle famiglie e sarà rilasciata – previa insindacabile valutazione – dalla Dirigente.