icona-pagamentiDal Codice dell’Amministrazione Digitale
Capo I – Principi generali
Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese
Art.5

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste  di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale  i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da  indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

Ai sensi dell’art. 37, c.1, lett. a) del d. lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati previsti dall’art. 1, c. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (delibera ANAC n.39/2016). Si pubblicano di seguito i documenti relativi al citato obbligo di trasparenza.

Pubblicazione dati legge 190/2012 riferimento anno 2017

Pubblicazione dati legge 190/2012 riferimento anno 2018

Pubblicazione dati legge 190/2012 riferimento anno 2019

Pubblicazione dati legge 190/2012 riferimento anno 2020

Pubblicazione dati legge 190/2012 riferimento anno 2022

 

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